L'intervento abusivo deve essere sottoposto al parere preventivo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo anche qualora le opere oggetto della domanda siano state realizzate prima dell'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985 n. 431.
Premassima
a) L'intervento abusivo deve essere sottoposto al parere preventivo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo anche qualora le opere oggetto della domanda siano state realizzate prima dell'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985 n. 431.
b) L'Amministrazione non ha alcun obbligo di porre in essere prescrizioni per rendere l'abuso esteticamente compatibile con la zona
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