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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Normativa regionale

Artt. 142 e 129 L.R.

Scarica il PDF Pubblicato il 3 marzo 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Artt. 142 e 129 L.R.

Ordinanza di sospensione lavori e variante in corso d'opera · francesco · 3 marzo 2005

Premassima

a) Artt. 142 e 129 L.R.

b) Toscana n. 1/2005

Testo integrale

Vorrei sapere cosa ne pensate del rapporto tra ordinanza di sospensione lavori e art. 142 L.R.Toscana n. 1/05.

Il campo di applicazione dell'art. 142, L.R. 1/05, che sussistendo le condizioni di legge non rende necessaria l'applicazione delle sanzioni, è molto vasto. In caso di sopralluoghi presso opere edilizie in corso che rilevano difformità rispetto al titolo edilizio, il Comune cosa fa:
- ordinanza di sospensione lavori per il semplice fatto che sono state rilevate delle difformità rispetto al progetto;
- oppure, deve preventivamente verificare se tali difformità possano rientrare nel campo di applicazione dell'art. 142, L.R. 1/05?

Comune di XXX (FI)
Ufficio Infrazioni


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Il quesito proposto può trovare parziale soluzione nella risposta recentemente pubblicata: “Varianti in corso d’opera. Interpretazione dell’art. 39 della L.R. Toscana n. 52/99”

Nello specifico, relativamente al rapporto tra ordinanza di sospensione lavori e variante in corso d’opera, non si può che richiamare quanto precisato all’art. 142 della L.R. Toscana n. 1/05, laddove si specifica che “Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’art. 83, comma 12”.

Posto che la sospensione lavori è senz’altro annoverabile tra le sanzioni applicabili dal Comune a fronte di abusi rilevati nell’esecuzione dell’opera legittimamente concessionata, laddove le difformità riscontrate in sede di sopralluogo non facciano venir meno le condizioni previste dall’art. 83 comma 12, il Comune non può evidentemente applicare la suddetta sospensione dei lavori, potendo l’interessato legittimamente ultimare i lavori e soltanto successivamente presentare il progetto definitivo di variante.

Si deve del resto osservare come l’ordinanza di sospensione lavori altro non rappresenti se non una forma più incisiva dell’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio che per un verso tende ad informare il cittadino consentendogli la partecipazione procedimentale e per altro verso vuole evitare il perpetrarsi dell’eventuale abuso in danno all’interesse pubblico.

Ebbene stante la natura dell’ordinanza di sospensione dei lavori, ancillare al procedimento sanzionatorio, la stessa non può evidentemente trovare applicazione laddove le difformità riscontrate consentano di far comunque ricorso alla variante in corso d’opera.

(Dott. Francesco Barchielli)

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