Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente.
Premassima
a) Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente.
b) L'art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel. c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati
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