In caso di difformità parziale dal permesso di costruire, quando il Comune sceglie, ai sensi dell'art. 34, comma 2, TU n. 380/2001, se irrogare la sanzione pecuniaria ovvero ingiungere la demolizione, deve svolgere una propria, puntuale e approfondita, istruttoria tecnica, ove venga valutata non tanto la prospettazione delle parti, quanto la concreta situazione di fatto.
Premassima
a) In caso di difformità parziale dal permesso di costruire, quando il Comune sceglie, ai sensi dell'art. 34, comma 2, TU n. 380/2001, se irrogare la sanzione pecuniaria ovvero ingiungere la demolizione, deve svolgere una propria, puntuale e approfondita, istruttoria tecnica, ove venga valutata non tanto la prospettazione delle parti, quanto la concreta situazione di fatto.
b) Deve ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione di opera edilizia realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire che non si faccia carico di valutare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione.
c) Il procedimento volto alla dichiarazione di abitabilità, ancorché possa essere l'occasione per la rilevazione di violazioni del titolo, non è la sede idonea a sanzionarle
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