Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88
Premassima
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88
Testo integrale
Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate nell’art. 22 della L.R. n. 1/2001 (che modifica l’art. 22 della L.R. 88/98). Si applica a tutti gli interventi, sia pubblici che privati, previsti sulle strade regionali: esistenti, di nuova classificazione e di nuova costruzione. Non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria planoaltimetrica della carreggiata o delle intersezioni.
B.U.R.T. n. 31 del 11-08-2004 parte prima
