E' illegittima la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 DPR n. 380/2001.
Premassima
a) E' illegittima la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 DPR n. 380/2001.
b) E' assolutamente irragionevole oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici.
c) Non qualsiasi l'attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato.
d) L'art. 59 comma 2, del D.P.R. 380 del 2011 si riferisce solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ che pertanto non possono essere riservati a laboratori specializzati
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