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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Normativa regionale

Nuove modifiche alla proposta di legge sulle antenne.

Scarica il PDF Pubblicato il 13 settembre 2004

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Nuove modifiche alla proposta di legge sulle antenne.

Regione Toscana. Proposta di legge della Giunta. · francesco · 13 settembre 2004

Premassima

a) Nuove modifiche alla proposta di legge sulle antenne.

b) L'assessore Franci: “Rafforzato il ruolo degli enti locali nella localizzazione”

Testo integrale



L’istituzione dell’inventario degli impianti inferiori a 5W, con l’obbligo per i gestori di dichiararne la localizzazione, l’introduzione nei criteri localizzativi dei Comuni degli standard urbanistici, e l’esonero per i radioamatori dell’obbligo di richiesta di autorizzazione all’esercizio. Questi alcuni dei principali emendamenti alla proposta di legge 345 sulle antenne a cui la giunta regionale ha dato via libera. Il nuovo testo, che accoglie alcune delle obiezioni sollevate dai comitati di cittadini, è già stato trasmesso al Consiglio per le consultazioni nell’ambito della Sesta commissione.
Con l’istituzione dell’inventario delle “microcelle” i gestori degli impianti di telefonia mobile saranno obbligati a dichiarare dove vengono installati anche i piccoli impianti di potenza inferiore a 5W. Questo significa che i Comuni, grazie a tali informazioni, saranno in possesso del quadro esatto della dislocazione di tutte le antenne. Nella definizione del programma di sviluppo comunale e nel rilascio dell’autorizzazione, inoltre, il Comune si deve attenere ai criteri localizzativi che ora comprendono anche gli standard urbanistici definiti nel piano strutturale ed attuati mediante specifico regolamento.
“Con le nuove modifiche alla proposta di legge sulle antenne, che intendono specificare meglio le norme a cui i gestori degli impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile devono attenersi, vengono eliminate ambiguità interpretative, e viene rafforzato il ruolo operativo dei Comuni - commenta l’assessore all’ambiente Tommaso Franci - Nelle localizzazioni degli impianti, che dovranno essere sempre dichiarati, il Comune interessato potrà richiedere, oltre al rispetto dei limiti da un punto di vista di elettromagnetismo, anche quello degli standard urbanistici nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legge quadro nazionale”.
“Ora ci sembra fissate in modo chiaro e univoco le norme per garantire tre aspetti che la Regione ritiene fondamentali – prosegue Franci – Da un lato la tutela della salute umana, dell’ambiente e del paesaggio, valutando le condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dall’altro l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l’accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio e nel rispetto degli standard urbanistici comunali. E infine il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nel loro esercizio, degli obiettivi di qualità fissati dalle attuali norme”.
In risposta alle dichiarazioni rilasciate da Rifondazione Comunista e da esponenti di comitati cittadini in una conferenza stampa che si è svolta oggi, l’assessore Franci ricorda che il limite di 0,5volt al metro è stato annullato da circa un anno da una sentenza del Tar, e che successivamente, con l’emanazione del DPCM nazionale e con varie sentenze della Corte costituzionale, è stato sancito che le Regioni non possono introdurre limiti diversi da quelli fissati da leggi nazionali.

“In questo senso – dichiara Franci - la proposta di modifica delle legge sull’inquinamento elettromagnetico all’esame del Consiglio regionale non riguarda e non può riguardare i valori-limite di esposizione ai campi elettromagnetici. Inoltre, la norma sulle cosiddette aree sensibili, che era collegata alla possibilità di fissare limiti diversi, è superata dall’attribuzione ai Comuni della facoltà di emanare regolamenti che potranno definire con i propri strumenti urbanistici, in modo ancora più stringente, aree di particolare tutela in base a quanto previsto dalla normativa nazionale”. (sc)

Firenze, 13 luglio 2004

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