In ipotesi di diniego di condono, l'obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/1990 può reputarsi legittimamente assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione declinatoria risultino dal contesto evidenti.
Premassima
a) In ipotesi di diniego di condono, l'obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/1990 può reputarsi legittimamente assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione declinatoria risultino dal contesto evidenti.
b) Il decorso di un rilevante arco temporale dalla presentazione dell'istanza al diniego di condono non implicava alcuna particolare necessità di motivare ulteriormente quest'ultimo
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