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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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L'art. 3 del DM del 5 luglio 1975 che prevede che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone, può essere considerata derogabile in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 20, della L. 47/85?

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'art. 3 del DM del 5 luglio 1975 che prevede che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone, può essere considerata derogabile in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 20, della L. 47/85?

T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 2 novembre 2016 · francesco · 11 novembre 2016

Premassima

L'art. 3 del DM del 5 luglio 1975 che prevede che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone, può essere considerata derogabile in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 20, della L. 47/85?

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Oggetto: L'art. 3 del DM del 5 luglio 1975 che prevede che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone, può essere considerata derogabile in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 20, della L. 47/85?

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