A. Sulla validità della procura ad litem spillata all'appello ma priva di data, qualora riporti sul retro la relata di notifica.
Premassima
a) A. Sulla validità della procura ad litem spillata all'appello ma priva di data, qualora riporti sul retro la relata di notifica.
b) B.
c) Sul perdurare dell'interesse alla coltivazione del ricorso anche a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
d) C. Sulla natura igienico-sanitaria delle disposizioni sulle distanze dagli elettrodotti e sulla impossibilità di rilevarne la violazione a tutela di interessi di carattere urbanistico-edilizio
Testo integrale
2. La cancellazione di una società dal registro delle imprese non rappresenta una circostanza in grado di incidere sulla permanenza dell’interesse alla favorevole definizione della controversia.
3. L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non ne determina l'estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa.
4. Le disposizioni sul rispetto delle distanze dagli elettrodotti (d.m. 23 aprile 1992) tutelano non un interesse urbanistico-edilizio di carattere generale, né l’interesse igienico-sanitario al rispetto delle distanze tra edifici adiacenti; interesse, quest’ultimo, che può far valere – in quanto direttamente leso - il soggetto penalizzato dalla realizzazione di manufatti a distanze inferiori rispetto a quelle minime stabilite dal legislatore o dalla disciplina edilizia comunale.
5. Le disposizioni sul rispetto delle distanze dagli elettrodotti tutelano un differente interesse igienico-sanitario: quello volto ad evitare gli effetti che i campi elettrici e magnetici possono produrre su coloro – e solo su coloro - che stazionano o potrebbero stazionare in edifici costruiti a distanze inferiori da quelle stabilite con le citate disposizioni; pertanto, il soggetto che, come l’originario ricorrente, non sia direttamente inciso dalla violazione della relativa disciplina, non può ritenersi legittimato a far valere, in giudizio, tale violazione al solo fine di conseguire, strumentalmente, attraverso l’impugnativa, la tutela di un interesse di natura essenzialmente edilizia, del tutto estraneo rispetto a quello igienico-sanitario perseguito dalla disciplina sulle distanze dagli elettrodotti.
6. E’ legittimo il provvedimento con il quale il Comune impone al costruttore la realizzazione di una intercapedine interna all’edificio in questione, atta ad evitare che parti di esso (sia pure non abitabili, come da progetto) potessero essere interessate dalla presenza di persone o in qualsiasi modo utilizzate.
F A T T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR, dopo aver riunito i ricorsi nn. 5230/1998 e 2986/2000, ha parzialmente accolto il primo e dichiarato inammissibile il secondo.
Il primo di detti ricorsi era proposto, dall’odierno appellato, per l’annullamento della concessione edilizia n. 34/98 rilasciata alla Immobiliare Ridente s.a.s., nonché della comunicazione 22 ottobre 1998, n. 36483, e della comunicazione comunale 3 dicembre 1998, n. 42394, di rigetto dell’istanza di rivalutazione della predetta concessione edilizia; con lo stesso ricorso erano chiesti anche la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno.
Il secondo ricorso era proposto per l’annullamento della deliberazione comunale 5 maggio 2000, n. 51, nella parte recante approvazione del nuovo testo dell’art. 44 del regolamento edilizio con specifico riferimento a taluni incisi della norma stessa, ritenuti lesivi; nonché della deliberazione consiliare 5 maggio 2000, n. 50, nella parte in cui approvava un inciso contenuto nell’art. 12.3 delle NTA del PRG.
Il TAR ha accolto il primo di detti ricorsi e annullato, quindi, la predetta concessione edilizia.
Ha, inoltre, accolto per quanto di ragione la domanda di riduzione in pristino avanzata dal ricorrente.
Quanto al secondo ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
3) - Con gli appelli in epigrafe il Comune di Lissone e la società Immobiliare Ridente s.a.s. impugnano la sentenza in quanto da ritenersi erronea in tutti i capi di accoglimento del ricorso n. 5230/98.
Resiste l’originario ricorrente, che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata, salvo nella parte in cui ha ritenuto di rigettare le censure incentrate sulla preesistenza di una convenzione urbanistica tra le parti, che avrebbe inibito di costruire a distanze inferiori ai mt. 14 dal comune confine; per tale parte svolge, infatti, appositi appelli incidentali volti a contestare le conclusioni cui è pervenuto il TAR; con gli stessi appelli incidentali investe, poi, in via subordinata e condizionata, la sentenza stessa anche nella parte in cui il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso n. 2986/2000.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
D I R I T T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR, dopo aver riunito i ricorsi nn. 5230/1998 e 2986/2000, ha parzialmente accolto il primo e dichiarato inammissibile il secondo.
Il primo di detti ricorsi era proposto, dall’odierno appellato, sig. Galimberti, per l’annullamento della concessione edilizia n. 34/98 rilasciata alla Immobiliare Ridente s.a.s., nonché della comunicazione 22 ottobre 1998, n. 36483 (con la quale il Comune di Lissone ha disatteso la convenzione di distacco dal confine a suo tempo sottoscritta dai danti causa del Galimberti e della società anzidetta) e della comunicazione comunale 3 dicembre 1998, n. 42394, di rigetto dell’istanza di rivalutazione della predetta concessione edilizia; con lo stesso ricorso erano chiesti anche la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno.
Il secondo ricorso era proposto per l’annullamento della deliberazione comunale 5 maggio 2000, n. 51, nella parte recante approvazione del nuovo testo dell’art. 44 del regolamento edilizio con specifico riferimento a taluni incisi della norma stessa, ritenuti lesivi; era anche impugnata la deliberazione consiliare 5 maggio 2000, n. 50, nella parte in cui approvava un inciso contenuto nell’art. 12.3 delle NTA del PRG.
2) – Il TAR ha accolto il primo di detti ricorsi; ha ritenuto, in particolare, che la concessione edilizia anzidetta era da ritenere illegittima sia in quanto emanata in base ad una disciplina edificatoria che il Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario, ha dichiarato illegittima, sia in quanto contrastante con la disciplina sulle distanze dagli elettrodotti di cui all’art. 5 del d.m. 23 aprile 1992.
Ha, perciò, anche accolto la domanda di riduzione in pristino avanzata dal ricorrente, ma solo con specifico riferimento ai balconi posti sul lato ovest dell’edificio, mentre l’ha respinta per ciò che attiene alla richiesta di riduzione in pristino volta ad assicurare che la costruzione rispettasse la distanza di mt. 10 dai cavi ENEL.
Quanto al secondo ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto la nuova disciplina di cui all’impugnato art. 44 delle NTA del PRG non poteva comportare retroattivamente la salvezza della concessione edilizia stessa.
3) - Con gli appelli in epigrafe il Comune di Lissone e la società Immobiliare Ridente s.a.s. impugnano la sentenza in quanto de ritenersi erronea in tutti i capi di accoglimento del ricorso n. 5230/98.
Resiste l’originario ricorrente, che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata, salvo nella parte in cui ha ritenuto di rigettare le censure incentrate sulla preesistenza di una convenzione urbanistica tra le parti, che avrebbe inibito di costruire a distanze inferiori ai mt. 14 dal comune confine; per tale parte svolge, infatti, appositi appelli incidentali volti a contestare le conclusioni cui è pervenuto il TAR; con gli stessi appelli incidentali investe, poi, in via subordinata e condizionata, la sentenza stessa anche nella parte in cui il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso n. 2986/2000.
Gli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti.
4) - Preliminarmente sono da rigettare le eccezioni preliminari sollevate dall’appellato.
4.1) - Con la prima di esse è dedotta l’inammissibilità degli appelli in epigrafe nella parte in cui censurano il capo di sentenza con il quale il TAR ha ritenuto illegittima e annullato la concessione edilizia n. 34/98, in relazione alla violazione della disciplina sulle distanze dai confini, con conseguente riduzione in pristino.
La dedotta inammissibilità conseguirebbe al fatto che, in data 19 giugno 2000 il Sindaco ha rilasciato alla società La Ridente (e questa ha accettato) il permesso di abitabilità condizionandolo alla interdizione dell’uso dei balconi in lato ovest nel caso in cui il TAR avesse accolto il ricorso n. 5230/98.
Il comportamento della società e del Comune avrebbe manifestato piena acquiescenza alla sentenza che il TAR era chiamato a pronunciare sul predetto ricorso e avrebbe costituito comportamento incompatibile con la volontà di appellare la sentenza stessa.
L’eccezione è infondata, anzitutto, in quanto non è configurabile una sostanziale rinuncia all’appello prima ancora che venga emanata la sentenza di primo grado, né una acquiescenza alla medesima emananda sentenza, essendone logicamente ignoti i contenuti e salva, naturalmente, la possibilità di rinunciare al ricorso, oppure agli effetti della sentenza una volta che questa sia stata emanata.
Poi, perché il rilascio del permesso di abitabilità in forma condizionata non appare, comunque, indice, nella specie, di acquiescenza alle future statuizioni del giudice in merito alla controversia, sebbene semplice quanto provvisoria disciplina dei rapporti tra Comune e privato costruttore in merito alla abitabilità dell’immobile realizzato, in attesa della definizione della controversia instaurata dal terzo per conseguire l’annullamento del titolo edilizio sottostante; con esclusione, quindi,di ogni carattere acquiescente del comportamento così tenuto dalle parti qui appellanti, tanto più che attinente ad atti e comportamenti che non riguardano direttamente quelli specificamente oggetto della controversia.
4.2) – Con la seconda delle eccezioni in esame si deduce l’inammissibilità dell’appello n. 11697/2001, proposto dalla società La Ridente s.a.s., in relazione al fatto che il mandato conferito dal legale rappresentante della società al difensore sarebbe costituito da un foglio separato dall’atto di appello e ad esso riunito con punti metallici; il mandato sarebbe privo dell’indicazione del luogo e della data di emissione e dovrebbe, comunque, essere successivo alla data di pubblicazione della sentenza appellata (21 agosto 2001); la società stessa è stata, peraltro, posta in liquidazione volontaria il 30 novembre 2000, prima ancora, quindi, che il TAR emanasse la sentenza oggi appellata; il mandato a proporre appello è stato conferito nella qualità di legale rappresentante della società e non di liquidatore della medesima e nell’appello stesso non sarebbe recata indicazione alcuna in merito alla circostanza che si trattava di società in liquidazione che, tra l’altro, nel 2003, è stata cancellata dal registro delle imprese (ciò che sarebbe anche indice di carenza sopravvenuta di interesse alla definizione del gravame).
Ne uscirebbe, in definitiva, inficiata l’esistenza stessa del mandato e, quindi, dell’appello, non essendovi certezza alcuna in ordine ai poteri conferiti al liquidatore e alla sua capacità di proporre azioni in sede giurisdizionale.
L’eccezione non può essere condivisa (e, in ogni caso, non investe l’ammissibilità dell’appello del Comune).
Quanto al fatto che il mandato sia unito all’atto di appello con semplici punti metallici, basti rilevare che, nel caso in cui la procura ad litem sia stata spillata all’appello e non rechi alcuna data, ma nella copia notificata, sul retro, sia presente la relata di notifica, non vi è dubbio che la stessa sia stata rilasciata prima della notificazione del ricorso d'appello e, per ciò stesso, pienamente valida (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 17 aprile 2003, n. 2013).
Nella specie, la delega rilasciata al difensore è spillata all’appello e, subito dopo, è seguita dalla relata di notificazione; lo stesso appellato, del resto, non contesta che anche nella copia notificatagli sia presente la delega anzidetta e questa reca puntuale indicazione dei dati ricognitivi (numero e data di pubblicazione) della sentenza appellata, ciò che assegna piena certezza alla data di rilascio del mandato stesso, certamente successiva alla sentenza e antecedente rispetto alla notificazione dell’appello.
Quanto, poi, alla mancata indicazione del fatto che la società in parola era stata posta in liquidazione in un momento antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza appellata, si tratta di circostanza parimenti inconferente, dal momento che è incontestato il fatto che il geom. Giuseppe Magro, che ha conferito la procura agli avv.ti Marco Mazzarelli e Luigi Manzi, era il liquidatore della società immobiliare Ridente s.a.s. in liquidazione, così come comprovato dagli atti prodotti in giudizio dallo stesso appellato e, in particolare, dal certificato camerale in data 28 novembre 2001 e dall’atto di messa in liquidazione volontaria della società in data 30 novembre 2000, rep. n. 39657, per notar Giovanni Erba; atto, quest’ultimo, in cui è precisato che, tra gli altri poteri, al liquidatore Magro Giuseppe (che, come si ripete, ha conferito mandato ai difensori della società) sono anche conferiti quelli di cui all’art. 2278 c.c., comprensivo, questo, al secondo comma, della rappresentanza della società in giudizio.
In tale situazione, non vi era, in effetti, incertezza sostanziale circa la titolarità dei poteri societari, anche se nell’atto di appello non erano segnalate la sussistenza dello stato di liquidazione della società, né la figura di liquidatore del Magro Giuseppe; in ogni caso, il deducente era in grado di conoscere quale fosse la portata dei poteri conferiti al liquidatore della società ai fini di una eventuale contestazione.
Quanto, infine, al fatto che la società si è, poi, cancellata, nel 2003, dal registro delle imprese, si tratta di circostanza che non è in grado di incidere sulla permanenza dell’interesse alla favorevole definizione della controversia.
E, invero, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non ne determina l'estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa; con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (cfr., tra le altre, Cass., Sez. lav., 20 ottobre 2003, n. 15691).
Per tali motivi sono da disattendere le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dell’odierno appellato.
5) – Sempre in via preliminare sono, poi, da rigettare le doglianze, svolte dalle parti appellanti, che si appuntano avverso il capo della sentenza che ha rigettato l’eccezione di tardività, svolta in primo grado, dell’impugnativa della concessione edilizia in quanto tale, di cui al ricorso n. 5230/1998.
Non emerge, infatti, con certezza dalla documentazione versata in atti che l’originario ricorrente avesse avuto piena cognizione dei contenuti dell’impugnato titolo concessorio in un momento precedente di oltre sessanta giorni rispetto a quello di proposizione del gravame; mentre, sul punto, era preciso onere degli appellanti, nel momento in cui ribadivano l’eccezione di irricevibilità del ricorso, fornire sufficienti prove della sua incontrovertibile tardività.
In particolare, nessuna prova è stata fornita del fatto che l’originario ricorrente possa avere conosciuto in modo compiuto il progetto assentito con il titolo impugnato in un momento antecedente rispetto al 23 ottobre 1998 (il ricorso essendo stato notificato il successivo 22 dicembre); e, del resto, la concessione edilizia è stata formalmente rilasciata solo il 9 settembre 1998 e i lavori, quindi, iniziati dopo tale data e non risulta che, al momento della proposizione del gravame, i lavori stessi fossero proceduti in modo così sollecito dall’evidenziare la violazione delle distanze lamentata con il ricorso.
Né in contrario può valere la nota in data 23 settembre 1998 inviata dallo stesso interessato al Comune, con la quale si chiedeva il “rispetto della convenzione di distacco dal confine”; in tale missiva, infatti, si fa generico riferimento solo all’inizio dei lavori ed alla “pratica edilizia intestata ai Fratelli Colombo”, danti causa della società qui appellante, mentre non si fa alcun riferimento a quest’ultima, né agli specifici contenuti del titolo concessorio in suo favore volturato.
In tale situazione, emerge come l’interessato fosse sicuramente a conoscenza della pendenza di una pratica edificatoria e, induttivamente, anche del rilascio del relativo titolo, dal momento che i lavori erano iniziati; ma non traspare con alcuna certezza, dalla nota in esame, la conoscenza piena del titolo per quanto specificamente attiene alle distanze dai confini con lo stesso assentite, al contrario trasparendo solo la preoccupazione che il titolo stesso potesse recare contenuti difformi rispetto alla citata convenzione.
In tale situazione deve, quindi, convenirsi con il TAR nel ritenere insussistente il requisito della conoscenza della lesività certa dell’atto impugnato in un momento tale da rendere tardivo l’originario ricorso.
6) – Nel merito, gli appelli appaiono fondati.
Il TAR ha accolto il primo degli originari ricorsi (n. 5230/98) avendo ritenuto – per ciò che attiene alla realizzazione dei balconi prospicienti la proprietà Galimberti - che l’impugnata concessione edilizia fosse illegittima perché emanata in base ad una disciplina edificatoria che il Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario, ha dichiarato illegittima (decisione poi formalizzata con d.P.R. del 19 novembre 1999); donde l’annullamento della concessione edilizia impugnata in quanto, per i primi giudici, l’art. 4 delle NTA del PRG costituiva illegittima deroga all’art. 44 del Regolamento edilizio.
Si noti, in proposito, preliminarmente, che la norma delle NTA annullata in sede di ricorso straordinario recava modifiche all’art. 4 previgente; tali modificazioni sono state adottate con delibera consiliare comunale n. 24 del 1996 e approvate dalla Regione con delibera di Giunta n. VI/40864 del 29 dicembre 1998 (quest’ultima costituente, si noti, unico oggetto di annullamento da parte del citato d.P.R. del 19 novembre 1999).
Ebbene, con il ricorso di primo grado il ricorrente non aveva svolto alcuna censura relativa alla illegittimità della disciplina contenuta nelle NTA del PRG (relativa alla realizzazione dei balconi, sulla cui base è stata assentita la realizzazione delle opere in concreto contestate) riconducibile all’annullamento operato con la citata decisione di ricorso straordinario.
Le censure di primo grado involgevano, infatti, principalmente aspetti legati alla asserita violazione della disciplina sulle distanze e, in particolare, di una convenzione intervenuta inter partes destinata a regolare la distanza tra costruzioni da realizzarsi sui fondi finitimi, lato B; si incentravano, poi, sull’asserita violazione del disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, sulla omessa acquisizione del parere della C.E. sulla istanza di riesame del titolo edificatorio, sulla mancata acquisizione del visto dei VV.FF. e di quello dell’E.N.E.L.; investivano anche (primi motivi aggiunti, notificati il 26 marzo 1999) le “Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore Generale, in via di approvazione dalla Regione Lombardia”, deducendo l’illegittimità della disciplina normativa così adottata; nonché (secondi motivi aggiunti) la violazione delle distanze minime consentite dalla linea di alta tensione; per converso, ricorso introduttivo e motivi aggiunti non investivano, come si ripete, la legittimità delle stesse NTA del PRG sotto il profilo dell’annullamento, in sede di ricorso straordinario, della deliberazione regionale di approvazione delle stesse; né investivano, si aggiunga, la disciplina (NTA del PRG e Regolamento edilizio) ancora vigente al momento dell’emanazione dell’impugnata concessione edilizia.
Il TAR, dopo aver rigettato (con argomentazioni che l’appellato contesta con gli appelli incidentali di cui si dirà) la censura basata sulla citata, preesistente convenzione, ha, invece, ritenuto fondata “la censura esposta nel ricorso e integrata con i motivi aggiunti, con la quale il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della concessione edilizia per avere assentito la realizzazione dei balconi alla distanza di m. 3,50 dal confine lungo il lato ovest”.
Nell’accogliere tale censura (appena accennata nel ricorso introduttivo e sviluppata con i primi motivi aggiunti), relativa alle distanze sul lato ovest, i primi giudici hanno assunto, in effetti, a parametro di legittimità, solo l’annullamento, intervenuto nelle more del giudizio, della nuova disciplina contenuta nelle NTA del PRG, senza che una specifica censura in tal senso sia stata svolta, come si ripete, in sede di ricorso introduttivo e di reiterati motivi aggiunti; in tal modo, però, hanno anche finito per “prestare” inammissibilmente una censura – tra l’altro, decisiva - all’originario ricorrente, accogliendo, sulla base di essa, parte del ricorso; donde l’erroneità del capo di sentenza in esame per avere, il TAR, pronunciato, secondo quanto dedotto dalle parti appellanti, ultra petita.
6) L’erroneità della sentenza sul punto appare, peraltro, riconducibile anche a due ulteriori aspetti della vicenda, pure evidenziati dagli appellanti.
6.1) – Per un verso, invero, è da escludere che l’annullamento della citata norma tecnica, avvenuto in un momento successivo al rilascio della concessione edilizia fondata essenzialmente sulle norme all’epoca vigenti e semplicemente ritenuta conforme anche alle nuove NTA, fatte oggetto di gravame in sede di ricorso straordinario, potesse comportare l’annullamento della concessione medesima, non essendo stata, tale disciplina normativa, impugnata congiuntamente allo stesso titolo edificatorio; e ciò tanto più se si considera che la norma in parola è stata impugnata, in sede di ricorso straordinario, in un momento persino successivo (31 maggio 1999) rispetto a quello di proposizione dello stesso ricorso di primo grado (22 dicembre 1998).
Vero che la delibera consiliare comunale di adozione della norma tecnica in questione (n. 24 del 1996) è stata fatta oggetto di gravame anche nella presente vicenda processuale con i predetti motivi aggiunti; ma una siffatta impugnativa va dichiarata irricevibile per tardività, in quanto avrebbe dovuto essere svolta già con il ricorso introduttivo, censurandosi, con essa, determinazioni amministrative da tempo rese pubbliche.
6.2) - Per altro verso, in quanto l’annullamento operato in sede di ricorso straordinario (annullamento sulla cui base il TAR ha fondato l’accoglimento del gravame) investe, come si è visto, non le norme edilizie comunali nella specie applicate – art. 4 delle NTA del PRG del 1980 e art. 44 del Regolamento edilizio 1982 – vigenti alla data del rilascio della concessione edilizia (9 settembre 1998); ma solo la successiva deliberazione regionale 29 dicembre 1998, n. VI/40864 (in via esclusiva impugnata con il predetto ricorso straordinario) di approvazione della disciplina di modificazione delle NTA del PRG, solo adottata con deliberazione consiliare comunale 7 marzo 1996, n. 24.
Ebbene, se la concessione edilizia è stata rilasciata nella vigenza e nel rispetto della disciplina edificatoria corrente alla data di rilascio del titolo edificatorio (rispetto alla quale l’allora solo adottata disciplina innovativa delle NTA del PRG poteva porsi solo quale misura di salvaguardia, peraltro, del tutto irrilevante nella presente fattispecie in quanto il progetto era conforme alla stessa disciplina in itinere), non si vede come possa su quest’ultimo incidere la rimozione di una disciplina parzialmente modificativa di quello stesso assetto normativo, destinata ad entrare in vigore, tra l’altro, solo in un momento successivo rispetto a quello del rilascio del titolo medesimo.
A quest’ultimo proposito si noti, peraltro, per completezza, in relazione alla censura svolta in primo grado, che la disciplina vigente al momento del rilascio della contestata concessione edilizia era, come si ripete, quella promanante dell’art. 44 del Regolamento edilizio del 1982 e dall’art. 4 delle NTA del PRG del 1980.
In base alla prima di dette norme, “la distanza dai confini” (fissata, in linea generale e salve talune eccezioni qui non rilevanti, in mt. 5) “si misura sulla normale portata al confine dal punto più vicino dell’edificio che faccia parte del volume o della superficie coperta dello stesso”.
In base al predetto art. 4 delle NTA, poi, il volume delle costruzioni “si ricava moltiplicando la superficie lorda di pavimento dei singoli piani per l’altezza virtuale dell’interpiano…….”; e nella superficie lorda di pavimento, in base alla stessa norma, non sono da ricomprendere, tra gli altri, gli aggetti aperti, i balconi e le terrazze; quanto alla superficie coperta, sempre in base al ripetuto art. 4, sono da essa pure escluse le parti aggettanti e i balconi.
Ne consegue che, nel calcolo delle distanze dai confini, correttamente non si è tenuto conto, nella specie, da parte del Comune, dei contestati balconi, in quanto non rientranti, in base alla disciplina del 1980/1982, nel volume, né nella superficie lorda, né in quella coperta dell’edificio da realizzare; la distanza di mt. 5, infatti, andava calcolata non a partire dal punto più vicino dell’erigendo edificio, bensì solo dalle parti dell’edificio stesso costituenti volume o superficie coperta del medesimo, mentre tali non sono stati considerati, in base alla predetta disciplina normativa e nel rispetto della medesima, le parti aggettanti e, in particolare, i balconi; si può discutere della legittimità di una disciplina siffatta che, di fatto, esclude, dal computo delle distanze, parti dell’edificio che, normalmente, vanno considerate a tali fini; ma la disciplina stessa non è stata fatta oggetto di specifico gravame.
7) – I primi giudici hanno accolto il ricorso n. 5230/1998 anche per la violazione della disciplina sulle distanze minime da osservare rispetto alle linee elettriche dell’alta tensione.
7.1) - Sul punto deve convenirsi con il patrocinio della società appellante nel ritenere inammissibile il gravame accolto dal TAR.
Il titolo concessorio assentito poggiava, infatti, su di un progetto secondo cui l’erigendo edificio si sarebbe, comunque, collocato ad una distanza che avrebbe rispettato il limite minimo consentito dal d.p.c.m. del 23 aprile 1992; in corso d’opera è stata, però, verificata la sussistenza di una distanza inferiore (di circa cm. 50) per una piccola parte dell’edificio, che si affaccia sulla proprietà dell’interessato (secondo la società appellante il prescritto limite minimo di mt. 10 sarebbe, invece, rispettato).
Inoltre, dagli atti allegati al ricorso introduttivo emergeva chiaramente (e sul punto è stata svolta specifica censura) che l’acquisizione del visto ENEL era rimessa, dal Comune, alla fase di verifica dell’abitabilità.
In tale situazione, peraltro:
- se il progetto preordinato al rilascio del titolo concessorio fosse stato conforme alla disciplina sulle distanze dagli elettrodotti, allora non sarebbe stato riconoscibile alcun interesse alla relativa impugnativa per difetto di ogni pregiudizio attuale e concreto ad essa riconducibile (con la conseguenza che, in tal caso, le doglianze dell’interessato avrebbero dovuto muoversi nei riguardi delle modalità esecutive, all’occorrenza mettendo in mora l’Amministrazione perché imponesse al costruttore il rispetto della distanze, ad esempio, mediante una variante in corso d’opera);
- se non lo fosse stato, allora la concessione edilizia avrebbe dovuto, fin dal ricorso introduttivo, essere tempestivamente impugnata sotto tale profilo (ciò che, invece, è mancato, poiché la censura che specificamente investe la violazione della disciplina sulle distanze minime dagli elettrodotti di cui al d.p.c.m. del 23 aprile 1992 è stata formulata, per la prima volta, in sede di motivi aggiunti, notificati ben al di là del termine per l’impugnazione dello stesso titolo edificatorio).
In entrambe le ipotesi non poteva, quindi, darsi corso all’esame della censura stessa.
7.2) - Deve, comunque, pure convenirsi con gli appellanti nel ritenere che le disposizioni sul rispetto delle distanze dagli elettrodotti tutelano non un interesse urbanistico-edilizio di carattere generale, né l’interesse igienico-sanitario al rispetto delle distanze tra edifici adiacenti; interesse, quest’ultimo, che può far valere – in quanto direttamente leso - il soggetto penalizzato dalla realizzazione di manufatti a distanze inferiori rispetto a quelle minime stabilite dal legislatore o dalla disciplina edilizia comunale.
Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, tutela un differente interesse igienico-sanitario: quello volto ad evitare gli effetti che i campi elettrici e magnetici possono produrre su coloro – e solo su coloro - che stazionano o potrebbero stazionare in edifici costruiti a distanze inferiori da quelle stabilite con le citate disposizioni; pertanto, il soggetto che, come l’originario ricorrente, non sia direttamente inciso dalla violazione della relativa disciplina, non può ritenersi legittimato a far valere, in giudizio, tale violazione al solo fine di conseguire, strumentalmente, attraverso l’impugnativa, la tutela di un interesse di natura essenzialmente edilizia, del tutto estraneo rispetto a quello igienico-sanitario perseguito dalla disciplina sulle distanze dagli elettrodotti
In ogni caso, non è senza rilievo il fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.m. 23 aprile 1992, “con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV………si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea…..”; e, nella specie, la parte di fabbricato che si collocava al di sotto del limite minimo prescritto non era adibita ad abitazione e, con la realizzazione della predetta intercapedine, la stessa è stata resa non fruibile, essendosi, così, soddisfatta la finalità avuta di mira dal legislatore.
Sicché appare, comunque, sostanzialmente conforme alla disciplina all’epoca vigente (che non subordinava il rilascio del titolo edificatorio al previo rilascio del visto da parte dell’ENEL circa il rispetto del disposto sulle distanze dagli elettrodotti, una previsione in tal senso essendo stata introdotta solo con una successiva variante delle NTA) il fatto che, una volta accertata la violazione della disciplina sulle distanze dagli elettrodotti nella modesta misura dianzi ricordata, il Comune (con il documento 10 settembre 1999, n. 32164, impugnato con i secondi motivi aggiunti) abbia ritenuto di imporre al costruttore la realizzazione di una intercapedine interna all’edificio in questione, atta ad evitare che parti di esso (sia pure non abitabili, come da progetto) potessero essere interessate dalla presenza di persone o in qualsiasi modo utilizzate.
Con tale determinazione, infatti, è stata soddisfatta l’esigenza igienico-sanitaria sottesa al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; la disciplina in esso contenuta vuole evitare, infatti, l’esposizione dei cittadini ai campi elettrici; e, con le misure imposte, nella specie, dal Comune, è stato possibile sopperire alla ritenuta omessa osservanza della disciplina in questione.
8) – Alla fondatezza, per le ragioni ora dette, dell’appello principale si contrappone, invece, l’irricevibilità dell’appello incidentale svolto dall’originario ricorrente.
8.1) – Deduce, invero, l’interessato, con l’appello incidentale, l’erroneità della sentenza in esame anzitutto laddove ha disatteso le censure con le quali si contestava la legittimità della concessione edilizia in quanto rilasciata in contrasto con una convenzione stipulata tra i danti causa degli odierni contendenti, con la quale erano fissate distanze dai confini non inferiori a mt. 14.
Come accennato, l’appello stesso è, per tale parte, irricevibile perché tardivo.
Il ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti investivano tre distinti ed autonomi aspetti:
a) - la distanza dell’edificio in costruzione dal confine tra le proprietà La Ridente e Galimberti sul lato “B” – sud (unico lato interessato dalla predetta convenzione);
b) - la distanza dell’edificio stesso dal confine tra le proprietà stesse, corrente sul lato “A” – ovest;
c) - la distanza dell’edificio dalla linea elettrica dell’alta tensione.
La sentenza, al n. 4 dell’esposizione, avendo ritenuto “infondate tutte le censure esposte dal ricorrente per lamentare la violazione della convenzione registrata in data 16 ottobre 1975 al n. 8634”, ha, così disatteso tutte le doglianze di cui al predetto punto a), basate sull’asserito mancato rispetto della convenzione in parola.
Con i punti 5) e 6) ha, invece, accolto le censure relative ai punti b) e c) che precedono.
Gli appelli principali hanno investito la sentenza in esame solo nelle parti di cui ai punti b) e c) ora detti; quello incidentale solo l’autonoma parte di cui al punto a).
La sentenza in esame è stata, peraltro, notificata, a cura dell’originario ricorrente, al Comune ed alla società controinteressata, il 26 settembre 2001.
L’appello incidentale autonomo ora detto è stato notificato, invece, oltre tre mesi dopo la data ora detta (28 dicembre 2001).
Per ciò stesso, l’appello incidentale in parola è, per questa parte, tardivo in quanto, come eccepito dalla società appellata, è inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto dal ricorrente in primo grado parzialmente soccombente, oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza appellata da esso stesso effettuata, se il suo interesse derivava direttamente da questa e non dalla proposizione dell'appello principale (cfr. A.P., 18 luglio 1983, n. 20; Sez. IV, 15 marzo 2000, n. 1398).
8.2) – Con l’appello incidentale è pure contestato il capo della sentenza appellata che dichiara inammissibile il secondo degli originari ricorsi (n. 2986/2000).
Con tale ricorso erano impugnate le deliberazioni con le quali, a seguito dell’annullamento delle NTA in sede di ricorso straordinario, è stato approvato il nuovo testo dell’art. 44 del Regolamento edilizio e dell’art. 12.3 NTA in tema di distanze delle costruzioni dai confini (modifiche che avrebbero escluso dalla relativa misurazione gli elementi in aggetto sporgenti dalle murature perimetrali).
Il TAR, richiamate le considerazioni svolte nei precedenti capi della sentenza, ha osservato che, trattandosi di normativa approvata in epoca successiva al rilascio della concessione edilizia e priva di efficacia retroattiva, la stessa non potesse valere a legittimare l’atto impugnato, che era stato, del resto, annullato con la sentenza stessa, anche per violazione della disciplina da considerarsi applicabile e vigente in materia per effetto dell’annullamento disposto con il DPR di accoglimento del ricorso straordinario; con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, non potendo derivare dalle deliberazioni impugnate l’effetto paventato dal ricorrente.
Sul punto, l’appello incidentale è proposto “in subordine e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell’immobiliare Ridente circa la presunta conformità della C.E. n. n. 34/98 alla norma sopravvenuta”.
Anche per questa parte l’appello incidentale è irricevibile.
Il capo di sentenza che ha pronunciato sul ricorso di primo grado n. 2986/2000 è, infatti, del tutto autonomo rispetto ai capi definitori delle censure relative al primo dei ricorsi di primo grado, n. 5230/1998; con la conseguenza che anche in questo caso il termine per la proposizione del gravame ha iniziato a decorrere dal momento della notificazione della sentenza stessa alle parti sempre in primo grado resistenti; donde la tardività, anche per questa parte, del gravame incidentale.
9) - Per tali motivi gli appelli principali vanno accolti, mentre vanno dichiarati irricevibili per tardività gli appelli incidentali svolti dall’appellato; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve rigettarsi il ricorso di primo grado n. 5230/1998.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunisce e accoglie gli appelli principali in epigrafe, mentre dichiara irricevibili gli appelli incidentali svolti dall’appellato; per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado n. 5230/1998.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2004, dal Collegio costituito dai Sigg.ri:
EMIDIO FRASCIONE – Presidente
RAFFAELE CARBONI – Consigliere
PAOLO BUONVINO–Consigliere est.
CESARE LAMBERTI – Consigliere
GABRIELE CARLOTTI - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo Buonvino f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 12 AGOSTO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


