Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Campania NA Pertinenza urbanistica Parcheggi pubblici e parcheggi privati Riservato agli abbonati

Sui casi in cui gli interventi consistenti nella installazione di tettoie possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.

Scarica il PDF Pubblicato il 15 agosto 2010

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sui casi in cui gli interventi consistenti nella installazione di tettoie possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.

T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, 1 luglio 2010 · francesco · 15 agosto 2010

Premassima

a) Sui casi in cui gli interventi consistenti nella installazione di tettoie possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.

b) Sulle disposizioni dettate dall'art. 9 della legge n. 122 del 1989 e dall'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001, in materia di parcheggi pertinenziali

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sui casi in cui gli interventi consistenti nella installazione di tettoie possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →