Per gli atti di normazione secondaria non soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in altre analoghe fonti pubbliche non opera la regola “iura novit curia”, con la conseguenza che spetta alla parte che li invoca l'onere di produrli in giudizio.
Premassima
a) Per gli atti di normazione secondaria non soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in altre analoghe fonti pubbliche non opera la regola “iura novit curia”, con la conseguenza che spetta alla parte che li invoca l'onere di produrli in giudizio.
b) Sulla presenza di soggetti non legittimati all'adunanza di un organo collegiale
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