In merito alla irrilevanza da attribuirsi alla copertura del corso d'acqua rispetto alla vigenza del vincolo di inedificabilità operante sulla fascia di rispetto idraulico.
Il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, vale, oltre che per i corsi d’acqua superficiali, anche per le altre opere di bonificazione, quali la tombinatura?
[A] In merito alla distinzione tra carico urbanistico ex art. 23 ter D.P.R. 380/2001 e carico insediativo rilevante ai fini della disciplina degli interventi nelle zone soggette a rischio idraulico [B] Il mutamento di destinazione d'uso da magazzino a box auto in area a pericolosità idraulica determina aumento del carico insediativo?
Sugli interventi per i quali è necessaria la preventiva messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, siano essi quelli previsti dall'articolo 134, comma 1, lettere g) ed l) o quelli dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, e sulla necessità o meno di assoggettare comunque le relative opere alle disposizioni vincolistiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 21 del 2012
Per qualificare un intervento come ristrutturazione può ritenersi sufficiente preservare singole parti dell’edificio originario (quali ad esempio la parte dell’edificio all’interno della fascia di rispetto idrico)?
L’inserimento da parte del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) di porzioni del territorio in aree di rischio non elevato e, segnatamente, in aree di rischio medio può portare ad escludere che i comuni, sulla base degli studi in concreto condotti, possano prevedere una disciplina urbanistica che impedisca l’edificazione?
Sulla giurisdizione in ordine ad una controversia avete ad oggetto l’inclusione, o meno, nell’ambito della zona di tutela assoluta -prevista per evitare ogni potenziale rischio nell’utilizzazione di una risorsa idrica destinata al consumo umano- degli apparati trasmittenti di una stazione radio base che la società telefonica ha collocato sulla sommità di un’opera idraulica localizzata a meno di dieci metri dal punto di captazione di detta risorsa idrica
[A] Sulla possibilità di definire alla stregua di un bene funzionalmente completo una baracca sorretta da travi e priva di chiusure laterali. [B] Sulla legittimità del diniego di rilascio di permesso di costruire in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica
Sulle opere dei privati a difesa dalle esondazioni di un fiume (art. 58 r.d. del 25 luglio 1904 n. 523), dirette alla costruzione di un argine di difesa, e sulla possibilità o meno di ricomprendervi anche un muro di recinzione di un magazzino
Sull’art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904 che reca l’elenco dei “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” e sull’applicazione del suddetto divieto sono ai “corsi d’acqua” oppure anche ai “laghi”
Le limitazioni all’edificabilità di un terreno prossimo ad un corso d’acqua vengono meno nel caso in cui quest’ultimo venga ricoperto da una strada o tombinato
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi demaniali riguardo all’esecuzione delle opere antecedentemente alla sussistenza del vincolo
[A] Sul deposito di massi rocciosi, pietrisco e materiale di riporto sugli alvei e sponde delle acque pubbliche. [B] Sulla corretta interpretazione dell’art. 96 lett. g) del R.D. del 25/07/1904
Sul divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f) t.u. 25 luglio 1904, n. 523
[A] Sul divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua, contenuto nell’art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. [B] Sull’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia consequenziale ad una falsa o comunque erronea rappresentazione dello stato di fatto
[A] Sul divieto di costruzione di recinzioni nelle zone di rispetto dei corsi d’acqua. [B] Sulla natura delle opere pertinenziani e dei manufatti precari. [C] Sui i chioschi prefabbricati, le strutture metalliche adibite a posto auto ed i containers metallici ad uso magazzino
Sui casi in cui le normative locali possono derogare all’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 che prevede il divieto di edificare ad una distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini dei corsi d’acqua
Il vincolo idraulico, apposto sulla base della legge “Sarno”, pur non determinando l’inedificabilità di un terreno, ne cagiona una diminuzione di valore ai fini dell’indennità di espropriazione
Il vincolo di cui all’art. 96 del D.P.R. 523 del 1904, che introduce un vincolo idraulico di inedificabilità di corpi di fabbrica a meno di dieci metri dal piede dell’argine, è inapplicabile riguardo ad una scale esterna all’edificio